Ultima modifica: 8 Maggio 2019

Albo Pretorio on line

Albo on Line

Nell’Albo Pretorio è possibile consultare tutti gli atti e provvedimenti che necessitano di una pubblicazione nel rispetto della legge 241/1990.
La pubblicazione sul sito web istituzionale rappresenta, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009,un elemento costitutivo essenziale della efficacia della pubblicità legale.
L’art.32, comma 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009 ha sancito che: “a far data dal 1º gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
Il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa che “a decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.
Il termine per la pubblicazione telematica degli atti è stato prorogato con la Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 al 1º gennaio 2011.

Cos’è l’albo pretorio

Per Albo Pretorio si intende il luogo e lo spazio dove vengono affissi tutti quegli atti per i quali la legge impone la pubblicazione in quanto debbono essere portati a conoscenza del pubblico, come condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti.
L’attività dell’albo pretorio consiste quindi, nella pubblicazione di tutti quegli atti sui quali viene apposto il “referto di pubblicazione”:
• deliberazioni, ordinanze, determinazioni, avvisi, manifesti, gare, concorsi e altri atti degli enti pubblici, che devono essere portati a conoscenza del pubblico come atti emessi dalla pubblica amministrazione;
• provvedimenti
• incarichi e contratti al personale
• contratto di istituto
• programma annuale (bilancio)
Nel referto di pubblicazione viene indicato l’avviso di pubblicazione e di deposito dell’atto, con l’indicazione di chi l’ha emesso o adottato, l’oggetto, la data, il numero e la precisazione dell’ufficio presso il quale il documento e gli allegati sono consultabili.
La tenuta dell’albo pretorio viene curata dal personale incaricato con nomina specifica. I documenti da pubblicare sono anche registrati nel protocollo generale.
Gli atti sono di norma pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo degli allegati, ove esistenti. I tempi di mantenimento dell’atto sono quelli dettati dalla norma relativa all’atto reso pubblico.
Al contenuto integrale e/o cartaceo degli atti sarà comunque consentito l’accesso da parte di chi ha un interesse diretto corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso così come previsto dall’articolo 22 della legge n° 241/1990 e dall’art. 2 del D.P.R. N° 184/2006.

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Riferimenti normativi:

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184




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